1. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola: «centoventuno» è sostituita dalla seguente: «centoventisette»;
b) al comma 1, numero II), la parola: «novantanove» è sostituita dalla seguente: «centocinque»;
c) al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) sei rappresentanti dei proprietari edilizi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e chiamate, con atti che ne implicano comunque il riconoscimento, a partecipare in sede di esplicazione dell'azione politico-amministrativa a procedimenti di competenza di organi dello Stato».